Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-03)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Interpretazione delle norme di rango ordinario - Conformità ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione - Limiti - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nell'interpretazione delle norme di rango ordinario, la conformità ai principi fondamentali proclamati nei primi dodici articoli della Costituzione rappresenta un limite invalicabile per il legislatore ed un parametro obbligatorio per l'interprete, con la conseguenza che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, ha il dovere di esperire ogni possibile interpretazione adeguatrice, che non sacrifichi il contenuto essenziale dei diritti inviolabili in assenza di un bilanciamento proporzionato che ne assicuri una tutela alternativa ed effettiva.
Preleggi art. 12, Costituzione art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 5, Costituzione art. 6, Costituzione art. 7, Costituzione art. 8, Costituzione art. 9, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)