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Sez. 1, Sentenza n. 23554 del 12/09/2008 (Rv. 604457 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Valore indiziario - Integrazione con altri mezzi di prova - Testimonianza del sottoscrittore - Inattendibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604457-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

Il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non può costituire prova piena, ma può valere solo come indizio ed incombe su colui che intende avvalersene l'onere di integrarlo con altri mezzi di prova, eventualmente anche con la testimonianza del sottoscrittore di esso; tuttavia tale valore indiziario viene meno allorché il terzo, assunto a testimoniare, non abbia confermato il contenuto della dichiarazione o sia stato ritenuto inattendibile dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)