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Sez. 2, Sentenza n. 12177 del 19/08/2003 (Rv. 566009 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IN GENERE | Fondo altrui - Manufatto - Costruzione - Occupazione del fondo attiguo - Divieto - Configurabilità - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566009-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IN GENERE

In materia di proprietà, è vietato occupare con qualsiasi manufatto il fondo altrui - anche sotto il suolo -, come pure realizzare sul confine nuove costruzioni (tali dovendosi considerare anche i rifacimenti dei muri di contenimento, nella parte in cui si rendono indispensabili a causa della modificazione, ad opera dell'uomo, delle naturali linee di pendenza), soccorrendo, in caso di violazione, indipendentemente dall'allegazione e dimostrazione di un qualche ulteriore e specifico danno, i rimedi di tutela reale a carattere ripristinatorio (come il rifacimento del manufatto secondo le misure iniziali, previa ricostituzione delle pendenze e dei livelli originari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 838, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)