Sez. 1 - , Sentenza n. 22828 del 12/09/2019 (Rv. 655332 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA | Misure di protezione a favore di minori - Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, applicabile "ratione" - Giurisdizione dello Stato di dimora abituale - Sussistenza - Conseguenze in relazione al riconoscimento di sentenza estera emessa dallo Stato di cittadinanza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA
In tema di provvedimenti in favore dei minori, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Convenzione dell'Aja del 1961, resa esecutiva con la l. 24 ottobre 1980, n. 742, applicabile "ratione", la competenza giurisdizionale internazionale è attribuita, in via generale, allo Stato di dimora abituale del minore, operando il criterio dello Stato di cittadinanza in via del tutto residuale e sussidiaria quando lo Stato di dimora abituale risulti impossibilitato ad adottare i provvedimenti o resti al riguardo inerte e sia stata avviata una preventiva interlocuzione formale tra i due Stati. Ne consegue che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza dello Stato di cittadinanza di una minore, che ne disponga il trasferimento nello Stato estero (Ucraina), ove la minore abbia dimora abituale in Italia, presso il padre convivente, in assenza degli elementi eccezionali e derogatori sopra indicati, atteso che, secondo quanto stabilito nell'art. 64 lettera a) l. n. 218 del 1995, il provvedimento giurisdizionale estero può essere riconosciuto solo se pronunciato secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 1, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 4, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)