Sez. 4, Sentenza n. 20031 del 06/02/2003 Ud. (dep. 02/05/2003) Rv. 225641 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Impossessamento - Requisiti - Possesso temporaneo - Configurabilità del reato- Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente e, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi. (nella specie, il bottino fu recuperato dalle forze dell'ordine solo dopo l'inseguimento e l'arresto dei malviventi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)