Disciplina del mercato della canapa
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il decreto dei Ministri per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, in data 22 dicembre 1934-XIII, col quale la Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura e' stata riconosciuta a tutti gli effetti di legge;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' fatto obbligo a tutti i produttori di canapa di denunziare al podesta' del Comune di residenza, entro il 15 maggio di ogni anno, la superficie coltivata a canapa, e entro il 30 settembre il raccolto effettuato in bacchetta verde non macerata.
2. Il podesta' rilascia ricevuta della denunzia all'esibitore, e trasmette la denunzia alla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.
3. Per il prodotto del raccolto 1935 e' fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo, anche in qualita' di sequestratario o depositario canapa grezza, semilavorata e stoppa, di farne denunzia entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto al podesta' del Comune nel cui territorio e' conservato il prodotto, indicando la qualita', la quantita' ed il proprietario del prodotto.
4. Il podesta' rilascia ricevuta della denunzia all'esibitore e trasmette la denunzia alla Federazione di cui sopra.4
Art. 2
1. I prezzi della canapa grezza, macerata e stoppa, saranno stabiliti, ed occorrendo variati, in base ad accordi fra le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti su proposta della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.3
2. In caso di mancato accordo i prezzi saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.
3. Tali prezzi dovranno essere osservati in tutte le contrattazioni per consegne nel mercato nazionale che saranno concluse dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che siano stati approvati o stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.4
Art. 3
1. I contratti di vendita della canapa grezza, macerata e stoppa, conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere, entro tre giorni dalla loro conclusione, denunziati alla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.
2. Le denunzie dovranno essere accompagnate da un duplicato del contratto di vendita.
3. I contratti di vendita, conclusi per consegne nel mercato nazionale, avranno effetto esecutivo, dopo che da parte della Federazione suindicata sara' stato accertato che il prezzo stabilito non sia superiore a quello fissato a norma dell'art. 2 del presente decreto.
4. Gli eventuali rilievi nei riguardi dei contratti suddetti dovranno essere comunicati dalla Federazione alle parti nel termine perentorio di cinque giorni dalla data della denunzia.
5. Trascorso tale termine, senza che sia pervenuta la detta comunicazione, i contratti potranno essere validamente eseguiti.
6. E' vietata ogni vendita di canapa grezza, semilavorata e stoppa tanto all'interno che all'estero se non a mezzo della Federcanapa.4
Art. 4
1. Per ogni contratto di compravendita denunciato a termini dell'art. 3 puo' essere percepito dalla Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura un diritto di contratto, nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle corporazioni.
2. Nel caso di contratti con consegna differita, il versamento del diritto anzidetto puo' aver luogo in rate, in relazione ai termini pattuiti per i parziali ritiri.4
Art. 5
1. Fino alla durata in vigore delle disposizioni del decreto Ministeriale 30 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del .2 novembre 1935, le modalita' per la concessione delle licenze per la esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto saranno stabilite dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le corporazioni e con la Sovraintendenza allo scambio delle valute, sentito il parere della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura.4
Art. 6
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sara' punito con l'ammenda fino alla meta' del valore della merce a cui si riferisce la contravvenzione.
2. I contratti di compravendita, di anticipazione ed ogni altro negozio giuridico concluso in contrasto con le disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.
3. Il personale della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura che sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di accertare le contravvenzioni per le violazioni del presente decreto.4
Art. 7
1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, puo' essere ordinata in qualsiasi momento la requisizione totale o parziale della merce denunziata a termini dell'art. 1, con le norme che verranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.4
Art. 8
1. Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, saranno emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente necessarie in dipendenza del presente decreto.4
Art. 9
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentata al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponento e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 236. - MANCINI.