Sez. 6, Ordinanza n. 1948 del 05/07/1977 Cc. (dep. 17/10/1977) Rv. 137143 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - COMPETENZA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - COMPETENZA.*
Ai sensi degli artt 590 e 596 cod proc pen la Competenza a procedere alla revoca di un indulto condizionato per effetto di una posteriore condanna spetta non gia al giudice che a suo tempo applico il beneficio o pronuncio la condanna rientrante nell'indulto, ma al giudice che pronuncio per ultimo la condanna, senza distinguere tra condanna che determina la revoca del beneficio e condanna ininfluente su tale revoca, essendo questa gia determinata da altra condanna. S'intende per ultima condanna quella che per ultima e passata in giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 590, Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)