Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 19/10/1966 (Rv. 324917 - 01)
PROVA CIVILE - ROGATORIE - ALL'AUTORITA STRANIERA - ONERI INCOMBENTI ALLA PARTE ISTANTE.*
PROVA CIVILE - ROGATORIE - ALL'AUTORITA STRANIERA - ONERI INCOMBENTI ALLA PARTE ISTANTE.*
La propulsione del processo, nelle sue varie articolazioni, e rimessa all'attivita delle partì sicche, anche nel caso di prova delegata (artt.203 e 204 cod. proc. civ incombe sempre sulla parte interessata l'Onere di svolgere l'attivita necessaria perche il provvedimento del giudice abbia esecuzione. Pertanto, disposta la rogatoria all'autorita straniera, spetta all'interessato richiedere copia della relativa ordinanza e presentarla all'ufficio del P. m., perche provveda a trasmetterla al ministero degli esteri (che vi dara corso nelle vie diplomatiche) o direttamente alla autorita straniera (quando cio sia consentito dalle convenzioni internazionali in materia). La parte, cui incombe tale Onere, incorre in decadenza se non vigila a che lo espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice o non si premura di chiedere all'autorita competente la proroga del detto termine, prima che esso giunga alla scadenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)