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Sez. 2, Ordinanza n. 23931 del 23/07/2026 (Rv. 679325-02)

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem"- Esclusione -Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679325-02

POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")

Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)