Riordinamento della previdenza marinara
Testo in vigore al
Art. 49 Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
1. Le pensioni indirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o anche decorrenza posteriore purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita', costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.
2. L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, e' aumentato del 20 per cento e conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;
2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338:
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.
3. L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
5. L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra e' a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.
Art. 50 Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
3. La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.
Art. 51 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione
1. Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attivita' di servizio
1. I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1 luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.
2. A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi e' tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione e' stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione puo' superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigente al tempo in cui la navigazione e' stata compiuta.
Art. 53 Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione
1. I titolari delle pensioni liquidate per inabilita' alla navigazione, senza il concorso dell'invalidita' prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'eta' di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.
2. Il pensionato e' tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione e' sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.
3. La erogazione della pensione e' ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.
4. Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidita' richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.
Art. 54 Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946
1. I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1 gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione purche':
1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;
2) l'inabilita' al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;
3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;
4) non abbiano contratto matrimonio.3
2. La pensione e' liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.
3. La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda e' presentata alla Gestione marittimi e puo' essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.
4. La facolta' prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 55 Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
2. Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
3. Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.
4. Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.
5. Alla data predetta la speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 56.
6. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.
7. A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
8. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
Art. 56 Ammortamento del disavanzo
1. Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data in entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967. Le annualita' di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue: Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno.................................... 7.020
2° anno.................................... 6.570
3° anno.................................... 6.040
4° anno.................................... 5.300
5° anno.................................... 4.520
6° anno.................................... 3.700
7° anno.................................... 2.860
2. Per gli anni successivi, le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Art. 57 Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilita' temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio
1. I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dal precedente articolo 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.
2. Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.
3. La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi e' effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalita' degli iscritti.
4. Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma.
Titolo II. Gestione speciale
Capo I. Norme sulla iscrizione
Art. 58 Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Societa' di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, e' fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, e' obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed e' assoggettato altresi' all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.
2. Il regime previdenziale previsto dal precedente comma e' applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109.
Art. 59 Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle Societa' indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Societa' stesse.
2. I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge.
3. La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine e' fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonche' alle qualifiche rivestite dagli interessati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facolta' di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo art. 84.
6. I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Societa' di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.
Art. 60 Carattere integrativo della Gestione speciale
1. Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109, e dalla presente legge, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 67.
Capo II. La retribuzione e la contribuzione
Art. 61 La retribuzione contributiva
1. I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente articolo 58, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonche' quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 58, e' versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale.
3. Il contributo di cui al precedente comma e' dovuto nella misura globale stabilita dall'articolo 62 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianita' di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di leggi e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle societa' di cui all'articolo 58, la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Art. 62 Le aliquote contributive
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 63 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 64 e' dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dello iscritto.3
2. In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e di superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.
3. L'aliquota contributiva della Gestione speciale puo' essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
4. La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.
Art. 63 Sistema tecnico finanziario della gestione speciale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara e' organizzata con il sistema della ripartizione.
2. Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
3. Le attivita' e le passivita' appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione speciale e se ne terra' conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 64, salvo le diverse destinazioni previste dalla presente legge.
4. Presso la Gestione predetta e' costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione speciale.
5. Alla data predetta, la speciale riserva deve essere pari a L. 500.000.000 da computare ad incremento del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo articolo 64.
6. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione speciale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascuno esercizio.
7. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
Art. 64 Ammortamento del disavanzo
1. Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualita' posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967. Le annualita' di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue: Rate di ammortamento (milioni di lire)
1° anno................................... 905
2° anno................................... 795
3° anno................................... 675
4° anno................................... 570
5° anno................................... 460
6° anno................................... 355
7° anno................................... 2553
2. Per gli anni successivi le annualita' di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 65 Requisiti per il diritto a pensione
1. L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di eta' con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;
b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.
2. La pensione si consegue a qualsiasi eta' ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.
3. Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potra' essere inferiore alla meta' della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 67.
4. Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.
5. Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.
6. I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.
7. Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 66 Retribuzione pensionabile
1. Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.
2. Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
3. Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.3
4. Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.3
Art. 67 La misura della pensione
1. La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.
2. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
3. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.
4. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
5. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.
6. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
7. La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
8. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
9. Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.
10. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge.
Art. 68 I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
1. L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione puo' superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente articolo 67.
2. La pensione d'invalidita' e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente articolo 67.
3. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non puo' essere altresi' inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.
4. Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Capo III. Personale amministrativo
Art. 69 Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
1. Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1 gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo 72, sono maggiorate come segue:
a) se aventi decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;
b) se aventi decorrenza tra il 1 agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'articolo 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianita' di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1 febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa. Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, e' posto a carico della Gestione speciale ed e' inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64. Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.