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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Art. 20 Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

1. I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non possono essere esercitati riguardo:

  1. a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

  2. b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

  3. c) agli atti di riproduzione a fini didattici o di citazione;

  4. d) agli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello;

  5. e) agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia;

  6. f) all’arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un paese terzo che entrino temporaneamente nel territorio dell’Unione;

  7. g) all’importazione nell’Unione di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione delle navi e degli aeromobili di cui alla lettera f);

  8. h) all’esecuzione delle riparazioni sulle navi e sugli aeromobili di cui alla lettera f).

2. Il paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si applica solo se gli atti sono compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudicano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e, nel caso di cui alla lettera c), se comportano l’indicazione della fonte del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato.

Art. 20 bis Clausola di riparazione

1. Non è protetto il disegno o modello dell’UE che costituisce una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente e che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario.

2. Il paragrafo 1 non può essere invocato dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso che non abbia debitamente informato i consumatori, mediante un’indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un’altra forma appropriata, in merito all’origine commerciale, e all’identità del fabbricante, del prodotto da utilizzare ai fini della riparazione del prodotto complesso, in modo da consentire ai consumatori di scegliere con cognizione di causa tra prodotti concorrenti utilizzabili per la riparazione.

3. Il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso non è tenuto a garantire che le componenti da esso fabbricate o vendute siano, in ultima analisi, effettivamente utilizzate dai consumatori finali al solo scopo di riparazione per ripristinare l’aspetto originario di tale prodotto complesso.

Art. 21 Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non si estendono agli atti riguardanti un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell’ambito della protezione offerta dal disegno o modello dell’UE quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) dal titolare del disegno o modello dell’UE o con il suo consenso.

Art. 22 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello dell'UE registrato

1. Può avvalersi di un diritto derivante da una precedente utilizzazione qualunque terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità, iniziato in buona fede ad impiegare nella Unione — o compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine — un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione del disegno o modello dell'UE registrato e non costituente una copia di quest'ultimo.

2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali aveva iniziato a utilizzarlo o aveva compiuto seri ed effettivi preparativi prima della data di deposito o di priorità del disegno o modello dell'UE registrato.

3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non conferisce la facoltà di concedere ad altre persone licenze per l'utilizzazione del disegno o modello.

4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito, se il terzo interessato è un'impresa, soltanto unitamente alla parte dell'attività di tale impresa nell'ambito della quale è stata posta in essere l'utilizzazione o sono stati compiuti i preparativi.

Art. 23 Utilizzazione da parte del governo

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione di disegni e modelli nazionali da parte del governo o per suo conto è applicabile ai disegni o modelli dell'UE, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza.

Sezione 5. Nullità

Art. 24 Dichiarazione di nullità

1. Un disegno o modello dell'UE registrato è dichiarato nullo in seguito ad una domanda rivolta all'Ufficio conformemente alla procedura di cui ai titoli VI e VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli dell'UE in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

2. Un disegno o modello dell’UE può essere dichiarato nullo anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia, se il richiedente dimostra un interesse legittimo ad ottenere una decisione nel merito.

3. Un disegno o modello dell'UE non registrato è dichiarato nullo da un tribunale dei disegni e modelli dell'UE in seguito ad una domanda rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

Art. 25 Cause di nullità

1. Il disegno o modello dell'UE può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

  1. a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui articolo 3, punto 1);

  2. b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

  3. c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello dell'UE a norma dell'articolo 14;

  4. d) se il disegno o modello dell'UE è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello dell’UE, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

    1. i) un disegno o modello dell'UE registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o

    2. ii) un disegno o modello registrato di uno Stato membro o una domanda relativa a un simile disegno o modello; o

    3. iii) la registrazione di un disegno a titolo dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «l'atto di Ginevra», che è approvato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;

  5. e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

  6. f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore di uno Stato membro;

  7. g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata «convenzione di Parigi», ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

2. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera c) può essere invocato esclusivamente dal titolare del disegno o modello dell'UE ai termini dell'articolo 14.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

4. Il motivo di cui al paragrafo 1, lettera g) può essere invocato esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello.

5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano la libertà degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir invocati d'ufficio anche da una competente autorità dello Stato membro in questione.

6. Un disegno o modello dell'UE registrato dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la concessione della protezione e ne è preservata l'identità. Per «mantenimento in forma modificata» si intende la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello dell’UE registrato ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o di una decisione dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità del disegno o modello dell’UE registrato.

Art. 26 Effetti della nullità

1. Se ed in quanto è stato dichiarato nullo, un disegno o modello dell'UE è considerato, fin dall'inizio, privo degli effetti contemplati dal presente regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o mala fede del titolare del disegno o modello dell'UE o all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della nullità del disegno o modello dell’UE non pregiudica:

  1. a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

  2. b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; per ragioni di equità può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in virtù del contratto.

Sezione 6. Avviso di registrazione;

Art. 26 bis Simbolo di un disegno o modello registrato

Il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato può informare il pubblico che il disegno o modello è registrato riportando sul prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato la lettera D inserita in un cerchio . Tale avviso può essere accompagnato dal numero di registrazione del disegno o modello o da un collegamento ipertestuale all’iscrizione del disegno o modello nel registro.

Titolo III. IL DISEGNO O MODELLO dell'UE COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Art. 27 Assimilazione del disegno o modello dell'UE al disegno o modello nazionale

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, il disegno o modello dell'UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua interezza e su tutto il territorio della Unione, al disegno o modello nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

  1. a) aveva la sede o il domicilio alla data di riferimento, ovvero

  2. b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di disegni o modelli dell'UE registrati, il paragrafo 1 si applica in base alle iscrizioni fatte nel registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al detto paragrafo è determinato:

  1. a) per i disegni o modelli dell'UE non registrati, mediante riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

  2. b) per i disegni o modelli dell'UE registrati, mediante riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro.

4. Quando non si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

Art. 28 Trasferimento del disegno o modello dell'UE registrato

Il trasferimento del disegno o modello dell'UE registrato è soggetto alle seguenti disposizioni:

  1. a) su istanza di una delle parti l'atto di trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato;

  2. b) fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello dell'UE;

  3. c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a questo effetto non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di iscrizione del trasferimento;

  4. d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 66 devono essere notificati al titolare del disegno o modello dell'UE registrato sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare o eventualmente al suo rappresentante.

Art. 28 bis Conferimento di competenze di esecuzione in materia di trasferimento

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano:

  1. a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di registrazione di un trasferimento di cui all’articolo 28, paragrafo 3;

  2. b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento come previsto all’articolo 28, paragrafo 3, tenendo conto dell’accordo espresso dal titolare registrato e dall’avente causa.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.

Art. 29 Diritti reali sul disegno o modello dell'UE registrato

1. Il disegno o modello dell'UE registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di una delle parti i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.

Art. 30 Esecuzione forzata

1. Il disegno o modello dell'UE registrato può essere oggetto di una misura di esecuzione forzata.

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su disegni o modelli dell'UE registrati la competenza esclusiva spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

3. Su istanza di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.

Art. 31 Procedure d'insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale i disegni o modelli dell'UE possono essere inclusi è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

2. In caso di comproprietà di un disegno o modello dell'UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.

3. Quando un disegno o modello dell'UE è incluso in una procedura d'insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei disegni e modelli dell'UE di cui all'articolo 73, paragrafo 1.

Art. 32 Licenze

1. Un disegno o modello dell'UE può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello dell'UE ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello dell'UE soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva.

4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello dell'UE.

5. Se il disegno o modello dell'UE è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate.

Art. 33 Opponibilità ai terzi

1. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29, 30 e 32 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Per i disegni o modelli dell'UE registrati, gli atti giuridici di cui agli articoli 28, 29 e 32 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro iscrizione nel registro. Prima della loro iscrizione gli atti suddetti sono tuttavia opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sul disegni o modelli dell’UE registrato dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei confronti di chi abbia acquisito il disegno o modello dell'UE registrato o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

4. Fino a quando negli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di insolvenza, l'opponibilità ai terzi di una procedura d'insolvenza è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui una tale procedura è stata avviata in base a disposizioni interne o a disposizioni regolamentari applicabili in questo campo.

Art. 34 La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE in quanto oggetto di proprietà

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla registrazione di un disegno o modello dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 27.

2. Alle domande di registrazione di un disegno o modello dell'UE si applicano per quanto di ragione gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla iscrizione nel registro, tale formalità deve essere adempiuta all'atto della registrazione del disegno o modello dell’UE.

Titolo IV. DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO dell'UE

Sezione 1. Deposito e requisiti della domanda

Art. 35 Deposito della domanda

1. La domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE è depositata presso l’Ufficio.

2. L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una rappresentazione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni e modelli depositati.

3.

4.

Art. 36 Requisiti della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene:

  1. a) una richiesta di registrazione;

  2. b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

  3. c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l’oggetto per il quale si chiede la protezione.

2. La domanda contiene inoltre un'indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

3. La domanda può altresì contenere:

  1. a) una descrizione esplicativa della rappresentazione;

  2. b) una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell'articolo 50;

  3. c) indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;

  4. d) la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato, in funzione della classe e della sottoclasse della classificazione di Locarno, quale modificata e in vigore alla data di deposito della domanda;

  5. e) la menzione dell’autore o del collettivo d’autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l’autore o il collettivo d’autori hanno rinunciato al diritto di essere menzionati.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.

5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.

Art. 36 bis Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda la domanda

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 109, paragrafo 2.