diritto.io

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Testo in vigore al

Art. 186 Promozione ad archivista capo e qualifica superiore

1. La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Per le carriere esecutive per le quali e' eccezionalmente prevista una qualifica superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 187 Esame e scrutinio per le promozioni

1. Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 185 n. 2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilita' di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo.

2. Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dall'art. 185.

3. L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

4. La prova orale non s'intende superata e il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

5. Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti i quali, per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale dell'amministrazione.

6. I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza, sui promossi per merito comparativo.

7. Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.

Titolo IV. Carriera del personale ausiliario

Capo I. Qualifiche e mansioni

Art. 188 Qualifiche

1. Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

  1. 1) commesso capo;

  2. 2) commesso;

  3. 3) usciere capo;

  4. 4) usciere;

  5. 5) inserviente.

2. Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:

  1. 1) agente tecnico capo;

  2. 2) agente tecnico.

3. Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione dei presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 61 a 81.

Art. 189 Mansioni

1. Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

2. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

Capo II. Accesso alle carriere

Art. 190 Nomina ad inserviente o ad agente tecnico

1. La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.

2. Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneita' tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

3. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi

Capo III. Svolgimento delle carriere

Art. 191 Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente

1. I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

Art. 192 Promozione ad usciere e ad usciere capo

1. La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

3. Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

Art. 193 Promozioni a commesso ed a commesso capo

1. Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.

Art. 194 Promozione ad agente tecnico capo

1. La promozione ad agente tecnico capo e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

Titolo V. Carriere speciali

Capo I. Ordinamento

Art. 195 Qualifiche

1. Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al 1 luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84.

2. Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:

  1. 1) ispettore generale e compartimentale;

  2. 2) direttore di 1ª classe;

  3. 3) direttore di 2ª classe;

  4. 4) vice direttore.

3. Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

  1. 1) segretario;

  2. 2) segretario aggiunto;

  3. 3) vice segretario.

4. Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati quadri distinti con i numeri 82, 83 e 84.

5. Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente titolo.

Capo II. Accesso alle carriere direttive

Art. 196 Nomina a vice direttore

1. L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui al precedente articolo e' riservato, agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici.

2. La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette cariche di concetto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

3. Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purche' abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera.

4. L'ammissione al concorso e' subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato conseguito nei corsi di formazione ed integrazione previsti dal presente decreto.

5. Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

6. Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

Art. 197 Promozione a direttore di 2ª classe

1. La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori dello stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 198 Inquadramento

1. Gli impiegati gia' di gruppo B che anteriormente al 1 luglio 1956 siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo. B con uguale o minore anzianita' sono stati gia' promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti cosi' conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi.

2. Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, conservano "ad personam" la qualifica acquisita.

3. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli impiegati promossi e' attribuita "ad personam" la qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.

4. Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza.

5. Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere direttive non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno maturato le anzianita' prescritte per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica provenienti dal ruolo di gruppo A.

Titolo VI. Passaggio ad altra amministrazione o ad altra carriera

Capo I. Passaggio ad altra amministrazione

Art. 199 Modalita'

1. L'amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.

2. Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.

4. Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.

5. L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresi' al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

6. Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di carriera e di qualifica.

Art. 203 Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico

1. Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.

Art. 204 Attribuzioni del personale degli uffici periferici

1. I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.

2. I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.

Capo II. Passaggio ad altra carriera

Art. 200 Modalita'

1. Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.

2. Il ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, puo' disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione.

3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta.

Art. 201 Valutazione di anzianita'

1. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto od applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e' valutato per intero e per non piu' di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianita' eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma.

2. In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato non potra' aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni, se trattasi di carriera di concetto.

Art. 205 Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Art. 206 Promozioni e posti disponibili

1. Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilita' di posti nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori.