Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo in vigore al
Art. 72
1. Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorita' giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario de Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti.
2. L'autorita' giudiziaria da' immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento a Segretario del Sindacato competente.
Art. 73
1. Nei casi di cui all'art. 66 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, puo' adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.
2. Qualora la necessita' urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio puo' permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto.
3. Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti puo' essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonche' la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.
Art. 74
1. Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori e' costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non piu' di quattro funzionari di cancelleria.
2. Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.
Art. 75
1. Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
Art. 76
1. Gli Uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
Art. 77
1. Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.
2. Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.
Art. 78
1. Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei Comitati di cui agli articoli 14, comma secondo, 33, comma sesto, e 38, comma quarto, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni dello stesso R. decreto-legge e del presente decreto relative ai Direttorii dei Sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.
Art. 79
1. Ai componenti della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, e' corrisposto, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, e' assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
2. I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento, a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 80
1. Nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del Tribunale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al detto articolo.
Art. 81
1. Nelle circoscrizioni di tribunale nelle quali non esiste attualmente un Sindacato di avvocati e procuratori ed occorre procedere alla costituzione degli albi professionali propri della circoscrizione, questi sono formati a cura del Presidente del Tribunale, il quale vi provvede entro il 31 marzo 1934, iscrivendo di ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale stesso. A ciascun professionista e' assegnata l'anzianita' che aveva nell'albo al quale apparteneva.
2. Lo stesso presidente del Tribunale provvede alla formazione del registro dei praticanti.
3. Coloro che sono iscritti negli albi dei procuratori a norma del comma primo del presente articolo debbono, entro il 30 giugno 1934, regolarizzare la loro situazione, agli effetti dell'obbligo della residenza, a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
4. Avvenuta la formazione degli albi, il Presidente del Tribunale ne comunica un esemplare al Ministero di grazia e giustizia ed a quello delle Corporazioni, nonche' al Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori.
5. Il Presidente del Tribunale esercita la funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del comma primo del presente articolo nonche' dei registri dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia stato costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.
Art. 82
1. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso.
2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria.
Art. 83
1. Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorita' giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.
Art. 84
1. E' fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
2. Il presente decreto avra' attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.