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Sez. 1, Sentenza n. 892 del 20/01/2015 (Rv. 633944 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Decreto di esecutività dello stato passivo - Scopo - Determinazione della misura del credito suscettibile di soddisfazione coattiva - Stessa funzione svolta dal titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione individuale - Conseguenze interpretative.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633944-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di piano di riparto dell'attivo fallimentare, il decreto di esecutività dello stato passivo, determinando la misura del credito che può essere soddisfatta coattivamente, svolge la stessa funzione del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione individuale. Ne consegue che anche l'interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo, come quella del titolo esecutivo giudiziale, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)