Sez. 1, Sentenza n. 3178 del 02/04/1987 (Rv. 452244 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - PRODOTTI TASSABILI - CILIEGE SOTTO SPIRITO - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - PRODOTTI TASSABILI - CILIEGE SOTTO SPIRITO - INCLUSIONE.*
In tema di imposta di fabbricazione, il d.l. 27 agosto 1970 n. 621, non convertito in legge, ma la cui efficacia giuridica è mantenuta dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1035 (art. unico), ha disposto con l'art. 11 una maggiorazione dell'imposta di fabbricazione degli alcoli. Tra i prodotti tassabili sono incluse le ciliege sotto spirito, che rientrano nella previsione residuale del terzo comma dell'art. 11, il quale ancorché non contenga il riferimento ai prodotti con esso (alcol) confezionati concerne gli alcoli di ogni tipo da chiunque detenuti in quantità superiore a 200 litri idrati, tenendo conto che il detto terzo comma, con l'espressione "chiunque" si riferisce a soggetti diversi da quelli presi in considerazione nei precedenti commi ed in particolare ai soggetti che sono venuti in possesso di prodotti, successivamente alle fasi di produzione e di commercializzazione già considerate nei commi suddetti. (V 147/81, mass n 410545; (V 1876/79, mass n 398261; (V 3871/77, mass n 387551).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1970 num. 621 art. 11, Legge 18/12/1970 num. 1035 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)