Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 10/04/1973 (Rv. 363469 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - REVOCA IMPLICITA DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - REVOCA IMPLICITA DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETA - INSUSSISTENZA.*
Le ordinanze, comunque motivate, emesse in corso di causa non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate, per cui l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronunzia di merito costituisce revoca implicita dell'ordinanza, ma non da luogo a contraddittorieta di motivazione. (Conf 2038/70, mass n 348126).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)