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Sez. 4, Sentenza n. 7045 del 19/02/1982 Ud. (dep. 15/07/1982) Rv. 154670 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - DECRETI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - D.P.R. 413/1978, ART. 2 LETT. A) - ESCLUSIONI OGGETTIVE DALL'AMNISTIA - LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154670-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - DECRETI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - D.P.R. 413/1978, ART. 2 LETT. A) - ESCLUSIONI OGGETTIVE DALL'AMNISTIA - LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 lett. A) legge 3 agosto 1978 n. 405, nella parte in cui esclude dall'amnistia il reato di lesioni colpose commesse con violazione di norme per la prevenzione infortuni. Non sussiste violazione dell'art. 3 cost., poiché le lesioni colpose in genere non hanno carattere di omogeneità con quelle commesse con violazione di norme per la prevenzione infortuni. Nel reato di lesioni colpose in genere l'obiettività giuridica tutelata è l'integrità fisica e psichica della persona umana in quanto tale, indipendentemente da ogni qualificazione di ambiente o di attività. Nel reato di lesioni colpose, escluso dal provvedimento di clemenza, l'obiettività giuridica è l'integrità della persona, offesa in funzione di una attività di lavoro e soprattutto con violazione di specifiche norme poste a prevenzione di tali forme di lesioni. L'art. 1 della Costituzione attribuisce al lavoro in ogni suo aspetto e quindi anche alla disciplina giuridica della sua tutela uno specifico rilievo: nessuna violazione del principio di eguaglianza sussiste dunque per la più intensa protezione accordata dal legislatore ordinario alle suddette lesioni. (Conf mass n 153525; (Conf mass n 152753; (Conf mass n 152035 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 2 lett. A CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)