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Sez. U - , Ordinanza n. 8821 del 10/04/2018 (Rv. 647913 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Mobilità del personale scolastico docente e ATA - Controversie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647913-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In relazione al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario del Ministero dell'istruzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sui criteri per l'assegnazione dei posti nell'ambito della procedura di mobilità trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro. (Nella specie la S.C. ha dichiarato al giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'annullamento dell'ordinanza ministeriale sulle modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del c.c.n.l. integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA)

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 467, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)