Sez. 1 - , Sentenza n. 8583 del 06/04/2018 (Rv. 647771 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di revisione contabile - Attività di vigilanza e potere sanzionatorio - Regime transitorio previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 39 del 2010 - Applicabilità ante emanazione dei regolamenti ministeriali - Competenza della Consob - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di sistemi multilaterali di negoziazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di esercizio del potere di vigilanza e del potere sanzionatorio afferenti l'attività di revisione contabile, nelle more della completa attuazione della riforma prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 39 del 2010, permane la competenza esclusiva della Consob al relativo loro esercizio, secondo la disciplina anteriormente vigente. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto la legittimazione attiva della Consob al controllo dell'attività e all'emanazione delle sanzioni connesse all'esercizio di attività di revisione contabile in un sistema multilaterale di negoziazione, esercitata nelle more dell'emanazione dei regolamenti ministeriali attuativi della riforma prevista dalla legge. n. 39 del 2010, che ha distinto la competenza tra la stessa Consob e il Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 162, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 163, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 27/01/2010 num. 39 art. 26, Legge 27/01/2010 num. 39 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)