diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 18881 del 10/07/2024 (Rv. 671804-01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza d’ufficio - Eccezione di incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su istanza di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo - Riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente per materia o territorio inderogabile - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671804-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)