diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 360 del 05/02/1969 (Rv. 338375 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ENTITA DELLA SANZIONE IRROGATA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338375-01

AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - ENTITA DELLA SANZIONE IRROGATA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non puo essere sindacata dalla Corte di Cassazione, in Sede di legittimita, l'entita della sanzione irrogata in un procedimento disciplinare dal consiglio nazionale forense, in quanto rientra nei poteri degli organi disciplinari lo stabilire quale tra le sanzioni previste dalla legge meglio risponda alla gravita ed alla natura della trasgressione, tenuto conto dei precedenti morali e disciplinari del giudicabile, senza che, nell'applicazione di una, anziche di un'altra delle pene, possa riscontrarsi una violazione di legge. (Conf. 1481-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Legge 22/01/1934 num. 37 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)