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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022 (Rv. 664615 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Contenuto delle tabelle millesimali e criteri di ripartizione - Fatto storico - Insussistenza.
Stato
decisa il 2022-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664615-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente il contenuto delle tabelle millesimali e i criteri di riparto delle spese condominiali, che non costituiscono "fatto storico", ma questioni ed argomentazioni difensive.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)