Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 09/04/1997 Ud. (dep. 11/06/1997) Rv. 208389 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Titolare di insediamento produttivo - Che introduca mutamenti di struttura, di funzione o di luogo - Richiesta di nuova autorizzazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il titolare di un insediamento produttivo, ogni volta che introduca mutamenti di struttura, di funzione o di luogo all'insediamento stesso, deve richiedere una nuova autorizzazione per lo scarico idrico effettuato: se omette la richiesta incorre nella sanzione penale di cui al primo comma dell'art.21 Legge 10 maggio 1976, n. 319, anche se l'autorità amministrativa non ha accertato che lo scarico è qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente e quindi non ha certificato come "nuovo" l'insediamento modificato. Ne deriva che l'autorità amministrativa è competente a certificare, secondo la sua discrezionalità tecnica, che l'insediamento modificato è da considerarsi come "nuovo", al fine di assoggettarlo alla più rigorosa disciplina degli scarichi attivati dopo il 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della citata legge n.319 del 1976). Ma ciò non priva il giudice penale del potere di accertare autonomamente se un insediamento produttivo ha subito modifiche strutturali, funzionali o di sede, al fine di verificare la responsabilità penale del titolare che, in occasione di tali modifiche, non abbia richiesto una nuova autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 10 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)