diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 119 del 1975

Decisione
decisa il 1975-05-07, depositata il 1975-05-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:119
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 7823

  • Reato in genere
  • Pena
  • Cod. pen., art. 334, secondo comma
  • Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro da parte del proprietario che le abbia in custodia
  • Pena diversa e più grave di quella prevista per il fatto del proprietario non custode (terzo comma)
  • Ragionevole giustificazione
  • Violazione dell'art. 3 Cost.
  • Insussistenza
  • Assunta vanificazione dell'efficacia rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale. reato in genere
  • Pena
  • Cod. pen., art. 334, secondo comma
  • Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte del proprietario che le abbia in custodia
  • Collegamento della disposizione impugnata con l'art. 521 cod. proc. civ. (mancato avvertimento al debitore delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi relativi all'affidamento del bene alla sua custodia)
  • Violazione del diritto di difesa
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale. (costituzione, art. 24, secondo comma).
Leggi la massima
La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identità del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalità della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimità l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Né sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilità dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 7824

  • Eguaglianza (principio di)
  • Art. 3 Cost.
  • Interpretazione
  • Parità di trattamento di situazioni omogenee
  • Situazioni differenti per aspetti distintivi particolari
  • Inapplicabilità del principio.
Leggi la massima
Il principio di eguaglianza è applicabile quando vi siano omogeneità di situazioni da regolare legislativamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari.

Parametri

Massima n. 7825

  • Difesa (diritto di)
  • Cost., art. 24, secondo comma
  • Ingiustificato limite legislativo alla difesa processuale
  • Violazione del precetto costituzionale
  • Ambito della tutela
  • Momenti anteriori al giudizio
  • Esclusione.
Leggi la massima
L'art. 24, secondo comma, Cost. riguarda la tutela dei diritti e, perciò, se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale. Si riferisce quindi al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine. Cfr.: sentt. n. 57 del 1962 e n. 10 del 1963.

Parametri

Massima n. 7826

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza di rimessione
  • Errore nel riferire i termini della questione derivante da erroneità nella contestazione del reato all'imputato nel giudizio di merito
  • Difetto di rilevanza
  • Inammissibilità della questione
  • Fattispecie.
Leggi la massima
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui è stata proposta, la questione stessa, allorché il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e ciò sia dipeso da erroneità nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e più grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, però, che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore è stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 334, primo e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 521 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1972 e l'8 agosto 1973 dal pretore di Asti nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pedone Anna e di Badella Giuseppa, iscritte ai nn.38 e 405 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973 e n. 314 del 5 dicembre 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso del procedimento penale a carico di Anna Pedone, tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 334, secondo comma, del codice penale, per aver sottratto cose di sua proprietà sottoposte a pignoramento e affidate alla sua custodia, il pretore di Asti ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 1 dicembre 1972, la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo nonché dell'art. 521 del codice di procedura civile nel suo collegamento con il precedente in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Secondo il proponente il contrasto tra l'art. 334 del codice penale e l'art. 3 della Costituzione troverebbe risalto nel fatto che la norma, nella sua articolazione, prevede un trattamento più rigoroso per il proprietario del bene pignorato quando ne sia il custode, quantunque dal punto di vista soggettivo il comportamento dell'autore del fatto, sia esso proprietario custode (comma secondo) o proprietario non custode (terzo comma) si presenti identico. Tale disparità di trattamento si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in forza del quale "le variazioni della pena, perché in concreto questa possa tendere alla rieducazione del reo, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi a variazioni significative del comportamento incriminato, al che non corrisponderebbe la diversità di previsione riscontrabile nella norma impugnata". A giustificare la distinta previsione non varrebbe neppure la constatazione della diversa qualificazione soggettiva che il debitore verrebbe ad assumere, una volta nominato custode, quella cioè di coadiutore dell'organo giudiziario. In sostanza, si determinerebbe solo una anomala sovrapposizione sulla stessa persona tra i diritti di soggetto privato del processo e le funzioni di organi i quali, direttamente o indirettamente, presiedono allo svolgimento del processo. Si delineerebbe, in conseguenza di ciò, anche la illegittimità dell'art. 334 del codice penale nel suo coordinamento con l'art. 521 c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la mancanza nella norma procedurale civile di una espressa previsione dell'obbligo dell'ufficiale giudiziario di informare il debitore delle conseguenze penali a cui può andare incontro a seguito della sua nomina a custode, si risolverebbe in una violazione del diritto alla difesa. Infatti, non potrebbe non essere considerata di dubbia costituzionalità una norma che si "rivolge ad una parte del processo, chiamandola ad una partecipazione al suo svolgimento senza porla chiaramente nella condizione di valutare in concreto il contenuto della scelta e le conseguenze che possono derivarne". Non vi è stata costituzione di parte; è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Per l'Avvocatura dello Stato la nomina del debitore e custode delle cose pignorate, con le modalità e le garanzie previste dall'art. 521 c.p.c., rappresenterebbe un atto di fiducia verso il debitore stesso sia da parte dell'organo giudiziario, sia da parte del creditore, del quale è richiesto espressamente il consenso alla nomina. La premessa legittimerebbe senz'altro, come conseguenza logica, la previsione normativa di una sanzione penale più grave nei riguardi del debitore custode, in quanto, in questo caso, il fatto della sottrazione della cosa affidata in custodia costituirebbe "un tradimento" della fiducia accordata dall'organo giudiziario e dal debitore. L'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 334 codice penale si presenterebbe, pertanto, proprio per la premessa, obiettivamente e subiettivamente diversa da quella presa in considerazione nel terzo comma, per cui sarebbero ragionevoli e razionali le previste sanzioni differenziate. La circostanza che l'art. 521 c.p.c. non preveda espressamente l'ammonizione del debitore nominato custode sulle responsabilità alle quali può andare incontro venendo meno alla fiducia in lui riposta, non lederebbe affatto il diritto alla difesa in quanto chi assume la custodia sarebbe tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme che regolano e disciplinano l'istituto, del resto universalmente note anche in pratica.
punto 2
Analoga questione è stata prospettata dallo stesso pretore, con ordinanza 8 agosto 1973, nel procedimento penale a carico di Giuseppa Badella, imputata del reato di cui al primo comma dell'art. 334 c.p., per avere sottratto, al fine di favorire il marito, proprietario del bene, un oggetto pignorato e affidato alla di lei custodia. La questione di illegittimità è stata proposta, in questo caso, in riferimento agli artt. 2,3 e 29 della Costituzione. Non vi è stata costituzione di parte, né atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Devesi osservare, peraltro, che dagli atti relativi al fascicolo di esecuzione risulta essere la Badella Giuseppa debitrice e proprietaria, all'atto del pignoramento, del bene sottratto e affidatole in custodia e che il proponente sarebbe incorso, come egli stesso riconosce, in una errata configurazione giuridica del fatto (v. lettera 3 ottobre 1973 pretore di Asti). :

Considerato in diritto

punto 1
Ambedue le ordinanze del pretore di Asti attengono all'art. 334 del codice penale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere definiti con un'unica sentenza.
punto 2
Con la prima ordinanza (n. 38 del 1973) viene dedotta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, la illegittimità del secondo comma dell'art. 334 del codice penale in quanto, nel prevedere per il proprietario che sottragga, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia una pena diversa e più grave di quella prevista, invece, nel terzo comma dello stesso articolo per il proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e con l'efficacia rieducativa della pena e, nella sua correlazione con l'art. 521 del codice di procedura civile, con il diritto alla difesa. La questione non è fondata.
punto 3
Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in più sentenze, stabilendo che esso è applicabile quando vi siano omogeneità di situazioni da regolare legislativamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari. La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identità del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il legislatore abbia inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, dare un valore diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese in considerazione, bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.
punto 4
Non sussiste neppure il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che, presentandosi identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi prese in considerazione nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice penale, le "variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente rapportate a variazioni significative, finirebbero con il riflettersi sulle finalità della pena stessa che deve tendere alla rieducazione del reo". Osserva la Corte che una volta riconosciuta la razionalità della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene sottratta al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971).
punto 5
È da escludersi, altresì, la violazione dell'art. 24 della Costituzione. La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto che l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza ricollega l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento, delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia. L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti e, perciò, se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent. n. 57 del 1962). Non può, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga compresso per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario e qualificante tra un soggetto e la pubblica amministrazione, non si sia dato carico di fare obbligo all'organo pubblico che dà vita al rapporto stesso di preavvisare l'altra parte delle conseguenze specificatamente previste dal codice penale. A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine (sent. n. 10 del 1963), è da osservarsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilità della ignoranza della legge penale (art. 5 del cod. pen.).
punto 6
Lo stesso pretore, con l'ordinanza n. 405 del 1973, deduce la illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 334 del codice penale in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e più grave di quella prevista per il proprietario custode nel secondo comma dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. La Corte rileva come dagli atti del giudizio risulti che erroneamente all'imputata è stato contestato il reato di cui al primo comma dell'art. 334 del codice penale invece di quello di cui al secondo comma, essendo, la stessa, proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore è stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte (v. lettera del 3 ottobre 1973). Ciò precisato, la Corte deve dichiarare inammissibile la questione per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui è stata proposta, la questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334 del codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con l'ordinanza n. 405 del 1973, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze