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Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Capo I. Ruolo normale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.

Art. 2

1. Gli ufficiali del ruolo normale sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi provenienti dall'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa stabilito dalla tabella 2 allegata.

2. Gli allievi ufficiali da ammettere alla frequenza del corso carabinieri presso l'Accademia militare, il cui numero non puo' superare un quattordicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale, debbono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, uno specifico profilo attitudinale.

3. Gli articoli 9 e 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 4

1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

  1. a) cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999;

  2. b) tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

  3. c) quaranta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale, fino al 2001;

  4. d) sessanta unita' annue per capitano del ruolo normale, fino al 2000.

2. Sino al 1995 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1996 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni.

Art. 5

1. I capitani del ruolo normale, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore giudicati idonei e non iscritti in quadro, vengono valutati e promossi al grado di maggiore ad anzianita'.

2. I capitani valutati e giudicati idonei possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'art. 8, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

3. Alla lettera b) dell'art. 1 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, dopo le parole: "servizio permanente effettivo" sono aggiunte le seguenti: "del ruolo normale".

Art. 6

1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza sugli ufficiali del ruolo speciale di grado eguale solo per il periodo in cui assolvono obblighi di comando. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

Capo II. Ruolo speciale

Art. 8

1. E' istituito il ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 3 allegata.

Art. 9

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

  1. a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

    1. 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

    2. 2) dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell' Accademia che abbiano riportato nell' ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che abbiano compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il ventottesimo anno di eta';

  2. b) dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5.

Art. 10

1. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i candidati devono:

  1. a) non aver superato, al 31 dicembre dell'anno in cui lo stesso e' bandito, il trentaduesimo anno di eta' se ufficiali o il quarantesimo anno se sottufficiali;

  2. b) possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertare mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico-legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio e' dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

  3. c) possedere i necessari requisiti psico-attitudinali.

2. Il numero di posti da mettere a concorso, che non puo' superare un sedicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo speciale, e' determinato dal Ministro della difesa al 31 gennaio di ciascun anno. Le prove ed i programmi di esame sono specificati nel bando di concorso.

3. I vincitori di concorso sono:

  1. a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in
    base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le
    categorie di concorrenti, il cui punteggio e' calcolato al centesimo;

  2. b) ammessi a frequentare il corso applicativo previsto dalla
    tabella 2 al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

4. Ai sottotenenti del ruolo speciale si applicano le norme di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 della legge n. 1137 del 1955, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.

Art. 11

1. Per la costituzione iniziale del ruolo speciale si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, limitatamente a:

  1. a) centoventi tenenti;

  2. b) duecentotrentacinque capitani;

  3. c) settantasette maggiori;

  4. d) centosettantasei tenenti colonnelli.

2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta dal vice comandante generale, da un generale di brigata, da tre colonnelli e da un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge n. 1137 del 1955. A parita' di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.

Art. 12

1. L'iscrizione degli ufficiali nel ruolo speciale avviene per quelli gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri, provenienti:

  1. 1) dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente s.p.e., conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applica la normativa di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

  2. 2) dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per le nomine a sottotenente in s.p.e., acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

A parita' di anzianita' assoluta la precedenza in ruolo e' attribuita all'ufficiale proveniente dal servizio permanente effettivo.

2. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo speciale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge n. 1137 del 1955.

Art. 13

1. I capitani del ruolo speciale, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, vengono valutati e promossi al grado di maggiore ad anzianita'.

Art. 14

1. I capitani del ruolo speciale, risultati idonei in prima valutazione ed iscritti nei quadri di avanzamento, possono a domanda partecipare ad un concorso, per titoli, per cinque posti per l'ammissione al corso d'istituto previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 192 del 1976, al termine del quale sono collocati nel ruolo normale, conservando l'anzianita' assoluta posseduta, dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

  1. a) le modalita' di attuazione del concorso di cui al comma 1;

  2. b) i titoli preferenziali richiesti;

  3. c) la commissione per la valutazione dei titoli che e' presieduta da un generale dei carabinieri.

Capo III. Ruolo tecnico

Art. 15

1. E' istituito il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri comprendente le seguenti specialita':

  1. a) informatica;

  2. b) psicologia applicata;

  3. c) investigazioni scientifiche.

2. La consistenza organica e la dotazione massima del ruolo tecnico, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni e gli anni di anzianita' richiesti per le valutazioni al grado superiore sono riportati nella tabella 4 allegata.

Art. 16

1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

  1. a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso;

  2. b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corso di specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media".

Il numero dei posti messi a concorso e le modalita' di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale.

2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere:

  1. a) l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medico- collegiale presso l'ospedale militare o i centri medico-legali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio e' dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

  2. b) i necessari requisiti psico-attitudinali.

3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso.

Art. 17

1. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 16, nominata con decreto del Ministro della difesa, e' composta da un presidente scelto tra i generali dei carabinieri e da quattro membri, di cui due ufficiali superiori dei carabinieri, un professore universitario della materia su cui vertono le prove d'esame ed un ufficiale inferiore dei carabinieri, che svolgera' anche le funzioni di segretario.

Art. 18

1. Per la costituzione iniziale del ruolo tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano frequentato particolari corsi di specializzazione o siano stati gia' impiegati per almeno un triennio nelle relative specialita' - entrambi da individuarsi con apposito decreto del Ministro della difesa - possono transitare, a domanda, da presentare entro centoventi giorni:

  1. a) nella specialita' informatica, limitatamente a:

    1. 1) un colonnello;

    2. 2) cinque tenenti colonnelli;

    3. 3) dieci maggiori;

    4. 4) diciotto capitani;

  2. b) nella specialita' psicologia applicata, limitatamente a:

    1. 1) un colonnello;

    2. 2) tre tenenti colonnelli;

    3. 3) cinque maggiori;

    4. 4) due capitani;

  3. c) nella specialita' investigazioni scientifiche, limitatamente a:

    1. 1) tre tenenti colonnelli;

    2. 2) quattro maggiori;

    3. 3) quattro capitani.

2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta da quattro ufficiali dei carabinieri di cui un generale di divisione presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per categoria di provenienza e per gradi, sulla base dei precedenti di servizio degli aspiranti con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti effettuati. A parita' di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado.

3. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo tecnico verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge n. 1137 del 1955.