Sez. 5, Sentenza n. 1235 del 04/12/1968 Ud. (dep. 07/02/1969) Rv. 110277 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO -NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE ANZICHE A QUELLO ELETTO - NULLITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO ELETTO -NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO REALE ANZICHE A QUELLO ELETTO - NULLITA.*
Presupponendo la elezione di domicilio, attraverso la quale l'imputato manifesta la volonta che gli Atti di un procedimento siano notificati in un determinato luogo, e presso una determinata persona, necessariamente la esistenza di un rapporto fiduciario fra domiciliatario e imputato, in virtu del quale il primo si impegna a ricevere gli Atti destinati al secondo ed a tenerli a sua disposizione, la notifica eseguita al domicilio reale, anziche a quello eletto, non ha valore sostitutivo, poiche non e assistita dalla presunzione di conoscenza dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)