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Sez. 5, Sentenza n. 4550 del 27/11/1986 Ud. (dep. 14/04/1987) Rv. 175655 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - PUNIBILITÀ SIA A TITOLO DI DOLO CHE DI COLPA - IGNORANZA DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI LIBRI - INESCUSABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175655-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - PUNIBILITÀ SIA A TITOLO DI DOLO CHE DI COLPA - IGNORANZA DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI LIBRI - INESCUSABILITÀ - RAGIONE.*

Il reato di bancarotta semplice è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, e pertanto è configurabile sia che l'agente, consapevole dell'Obbligo della tenuta dei libri e delle scritture ometta di tenerli con coscienza e volontà, sia che, l'obbligato per l'attività che esplica, ometta di tenerli per ignoranza delle Disposizioni di legge. Tale ignoranza si risolve invero in "ignoranza di legge penale" non scusabile (art. 5 cod. pen.) anche nell'ipotesi in cui sussista errore dell'imputato sulla qualifica di imprenditore commerciale e sul correlativo Obbligo della tenuta dei libri prescritti che, pur riguardando una nozione propria di altra branca del diritto, è stato recepito dalla norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. (Conf mass n 165482; (Conf mass n 165463; (Conf mass n 164733).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)