Sez. 5, Sentenza n. 16344 del 17/06/2008 (Rv. 603776 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA | Associazione non riconosciuta - Obbligazioni assunte dai rappresentanti anche di fatto - Responsabilità dell'ente - Condizioni - Spendita della ragione sociale - Necessità - Fondamento - Applicazione anche ai debiti tributari.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)