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Sez. 2, Sentenza n. 3331 del 06/04/1987 (Rv. 452380 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - CONTESTAZIONE NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO E SOTTO TUTTI I POSSIBILI PROFILI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452380-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - CONTESTAZIONE NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO E SOTTO TUTTI I POSSIBILI PROFILI - NECESSITÀ.*

L'incompetenza territoriale del giudice adito va eccepita a norma dell'art. 38 terzo comma cod. proc. civ. nella comparsa di risposta o in genere nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado e sotto tutti i possibili profili rimanendo in caso contrario la Competenza del giudice adito radicata in base al criterio non contestato. Ne consegue che il convenuto che nel giudizio di primo grado abbia eccepito l'incompetenza del giudice adito sotto il profilo del foro generale (art. 18 cod. proc. civ.) del forum contractus e del forum destinatae solutionis (art. 20 cod. proc. civ.) non può per la prima volta in Sede di impugnazione invocare la pattuizione di un foro convenzionale con carattere di esclusività ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ.. (Conf 4538/85, mass n 441997; (Conf 1164/83, mass n 425947; (Conf 4989/81, mass n 415774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)