Sez. 1, Sentenza n. 8243 del 28/07/1995 (Rv. 493460 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Mandato per arbitrato libero - Natura - Revoca - Comune accordo fra le parti interessate - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Il mandato per arbitrato libero ha la natura di un mandato congiuntivo che da vita ad un rapporto che interessa entrambi le parti compromittenti, dato che solo dal concorso della volontà di entrambi le parti viene conferito al collegio arbitrale il mandato a definire la controversia con il proprio "dictum", e può essere, pertanto, revocato, ai sensi degli artt. 1723-1726 cod. civ., solo di comune accordo fra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, la quale ricorre in tutti i casi in cui circostanze obbiettive rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)