diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2951 del 19/09/1968 (Rv. 335733 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335733-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*

Il giudizio di rinvio si presenta come un processo chiuso, per essere esclusivamente destinato alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella annullata, e nel quale e per cio stesso precluso alle parti ogni ulteriore attivita assertiva che non sia legata da un rapporto di stretta dipendenza con la Cassazione medesima. In tale giudizio, quindi, non solo e superata la fase istruttoria ed operano le preclusioni processuali gia verificatesi nel procedimento che diede luogo alla sentenza cassata ma - a parte l'applicazione dello jus superveniens - non possano nemmeno essere formulate conclusioni diverse da quelle prese nel precedente giudizio di merito, a meno che, a seguito dell'accoglimento del ricorso, i termini della lite, siano venuti a configurarsi in maniera talmente diversa da quella in precedenza prospettata dalle parti, da far sorgere in esse la necessita di illustrare al giudice di rinvio profili di fatto e di diritto divenuti rilevanti ai fini del decidere. (V. 2334-67, massima n. 329566).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)