diritto.io

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Testo in vigore al

Art. 40 Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali

1. I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1 luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento dell'anzianita' prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilita' a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

2. Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale:

  1. 1) i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

  2. 2) i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

  3. 3) i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianita' prevista dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

3. In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

4. I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Tale inserimento avverra' sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sara' attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.

6. Il punteggio complessivo sara' maggiorato dal coefficiente di anzianita' che sara' stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonche' dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 41 Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali

1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi' l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualita' di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

2. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.

3. Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e' pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.

4. Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e' attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

Titolo II. Personale della scuola

Capo I. Norme relative al personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello stato

Art. 42 Categorie di personale

1. Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

  1. 1) ispettivo tecnico-periferico;

  2. 2) direttivo;

  3. 3) docente;

  4. 4) educativo;

  5. 5) non docente.

Art. 43 Funzioni

1. Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 45 per il personale non docente.

Art. 44 Ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo articolo 50.

Art. 45 Qualifiche e profili professionali

1. Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

3. La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.

Art. 46 Inquadramento nelle qualifiche funzionali

1. Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 e' inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

  1. 1) nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;

  2. 2) nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

  3. 3) nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

  4. 4) nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;

  5. 5) nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;

  6. 6) nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento e' richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;

  7. 7) nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.

2. Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1 aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.

3. Il personale della carriera di concetto che, alla data del 10 aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianita' per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, e collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.

4. L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sara' disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto inquadramento avverra' gradualmente al maturare dell'anzianita' richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.

5. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.

6. Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1 aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

7. Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1 giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1 giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.

Art. 47 Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica

1. L'assunzione del personale di cui al presente titolo e' disciplinata dalla normativa vigente in materia.

2. Il personale non docente puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita' tecnica o specialistica.

3. I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla 111 alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.

4. Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III alla IV qualifica.

5. Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, e' considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella di carriera.

Art. 48 Riserva di posti del personale non docente

1. Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente inferiori.

Art. 49 Passaggio dalla II alla III qualifica

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica.

2. Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovra' complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilita', il numero delle unita' di personale interessato.

Art. 50 Stipendi

1. A decorrere dal 1 giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1 aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

  1. 1) prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000 seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.924.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000

2. Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e' aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.
Lo stipendio di cui al presente titolo e' onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale, della 13ª mensilita' e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennita' e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennita' di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennita' prevista da norme speciali.

Art. 51 Attribuzione nuovi stipendi

1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

  1. 1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

  2. 2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

  3. 3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

  4. 4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

  5. 5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

  6. 6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

  7. 7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

2. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza e' attribuita come segue:

  1. 1) lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1 aprile 1979;

  2. 2) ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1 gennaio 1980;

  3. 3) l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

3. Al suddetto personale e' assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianita', ancorche' non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

4. Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il l" aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

5. Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, e' attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

6. Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

7. Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

8. Nel caso in cui, dopo il 1 giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

9. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della meta'".

10. Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo e' valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della meta'.

11. Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresi', al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.

12. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

13. Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla data del 1 aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, e' attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

14. Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

Art. 52 Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica

1. Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale gia' di ruolo, il personale stesso e' collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nella precedente qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato e' collocato in tale ultima classe.

2. Ai fatti dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

3. Il personale direttivo che e' nominato ispettore tecnico periferico e' inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.

Art. 53 Personale non di ruolo

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

2. Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma e dovuto in proporzione.

3. Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

4. Il presente articolo si applica altresi' alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

5. Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

6. Ai docenti di religione dopo - quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorieta' di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

Art. 54 Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonche' delle istituzioni educative

1. A decorrere dal 1 aprile 1979 ed in attesa di una piu' organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennita' nella seguente misura annua lorda:

  1. 1) ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;

  2. 2) personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;

  3. 3) personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.

2. La predetta indennita' e' intesa a compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.

3. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

4. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita'.

5. Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, in. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennita' e' corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennita' non e' corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'Istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perche' privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennita' e' corrisposta nella misura della meta' di quella prevista per il personale direttivo incaricato.

6. Al personale direttivo incaricato indennita' e' attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni.

7. Con la stessa decorrenza del 1 aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e' modificato come segue:
"In relazione ai particolari, impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, puo' essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:
fino a 140 ore annue per le scuole elementari con piu' di 60 classi, per le scuole medie con piu' di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con piu' di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.
Il limite di cui sopra puo' essere aumentato:
di 3 ore mensili:
a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;
b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;
c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;
d) per le scuole funzionanti con doppi turni;
di un'ora mensile per l'attivita' di educazione popolare;
di un'ora mensile per le altre attivita' comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974; n. 416;
di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonche' nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.
Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.
Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.
La spesa complessiva non potra' superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati".

Art. 56 Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato

1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Art. 57 Passaggi di ruolo

1. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

2. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

Art. 58 Trasferimenti a domanda

1. Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

2. Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sara' previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

Art. 59 Assegnazioni provvisorie di sede

1. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.7

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali.

3. Il personale non docente puo' essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

Art. 60 Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra

1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali.

3. Un criterio analogo sara' altresi' applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.