Sez. L, Sentenza n. 3765 del 14/02/2008 (Rv. 602081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prosecuzione volontaria del rapporto lavorativo oltre l'età pensionabile e fino alla maturazione della contribuzione massima - Supplemento di pensione ex art. 6, comma sesto, della legge n. 407 del 1990 - Superamento della massima anzianità contributiva - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di pensione maturata mediante prosecuzione volontaria della contribuzione, al lavoratore che abbia proseguito il lavoro oltre l'età pensionabile fino al raggiungimento della contribuzione massima non spetta, per il periodo antecedente alla maturazione di tale contribuzione, il supplemento di pensione di cui all'art. 6, comma sesto, della legge n. 407 del 1990 (previsto solo in caso di superamento della massima anzianità contributiva) spettando solo l'aumento del punto percentuale di cui all'art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 503 del 1992, non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, se non quella, legittima, dovuta al "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)