Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 10/10/1984 Ud. (dep. 21/12/1984) Rv. 167191 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - RAGIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - RESPONSABILE CIVILE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - RAGIONI.*
Dato il carattere esclusivamente civile del rapporto esistente tra il responsabile civile e la parte civile l'impugnazione del responsabile civile deve essere necessariamente notificata alla parte civile, giusta il disposto dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen. che si riporta alla regola fondamentale del codice di procedura civile, secondo cui la comunicazione della domanda segna il momento iniziale del rapporto processuale ed, in particolare, in materia di riesame della decisione, è pregiudiziale per mantenere ed eventualmente reintegrare il contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.). né può rilevare in contrario che l'impugnazione di cui trattasi, siccome proposta genericamente contro l'intera sentenza, avrebbe investito anche i capi penali della decisione. Invero, anche in tal caso la impugnazione suddetta, almeno nei confronti della parte civile, è diretta alla tutela dei soli interessi civili dell'impugnante anche se tali interessi possono interferire con quelli penali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 107 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 194, Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)