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Sez. 3, Sentenza n. 6244 del 24/11/1981 (Rv. 417047 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - MANDATO A TRANSIGERE - RATIFICA DELLE TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI OBBLIGATORI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - DESUMIBILITÀ ANCHE DA ELEMENTI PRESUNTIVI.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417047-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - MANDATO A TRANSIGERE - RATIFICA DELLE TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI OBBLIGATORI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - DESUMIBILITÀ ANCHE DA ELEMENTI PRESUNTIVI.*

Ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., la transazione deve farsi ad substantiam per atto pubblico o per scrittura privata solo nei casi previsti dal n. 12 dell'art. 1350 dello stesso codice, cioè nei casi di transazioni aventi oggetto controversie relative a rapporti giuridici che concernono beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati. Pertanto, al di fuori di tali ipotesi, il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori non esigono la Forma scritta e la loro sussistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi e, per quanto riguarda in particolare la ratifica, questa può avvenire mediante la manifestazione tacita della volontà di approvare e fare proprio il negozio compiuto dal rappresentante privo di poteri. (V 2012/63; (V 1458/62; (V 1788/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)