diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3726 del 12/11/1968 (Rv. 337062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MODALITA - OMESSA INDICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MODALITA - OMESSA INDICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*

La finalita del precetto sancito dall'art 366 n 4 cod proc civ, per cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, i motivi per i quali si chiede l'annullamento, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, e quella di individuare l'oggetto della censura, si da restare precisato e limitato il campo di riesame della controversia. Siffatta esigenza deve ritenersi soddisfatta, quando il ricorrente, denunziando il difetto di motivazione, abbia precisato il punto decisivo della causa al quale il vizio si riferisce, ed abbia, inoltre, esposto le ragioni che si assumono essere state obliterate dalla sentenza. In tal caso, l'omessa indicazione della norma di diritto, che prevede il motivo del ricorso per Cassazione, e irrilevante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)