Sez. L, Sentenza n. 6726 del 19/03/2010 (Rv. 612363 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Utilizzazione da parte dell'appaltatore di beni immateriali della produzione ("know how") - Rilevanza - Condizioni - Conoscenze della manodopera - "Quid pluris" rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di interposizione vietata nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di beni immateriali della produzione (cosiddetto "know how") assume rilievo quale fattore distinto dalla manodopera solamente ove le conoscenze di quest'ultima - alla luce della definizione contenuta nel regolamento CE 772/2004, che all'art. 1, lett. i) definisce il "know how" come un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, non brevettate, derivanti da esperienze e prove - costituiscano un "quid pluris" rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati. (Nella specie, relativa ad un rapporto tra una cooperativa di servizi e una rete televisiva con prestazioni, da parte dei soci, di operatore di messa in onda, di ripresa e di regista, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistente la fattispecie di intermediazione vietata, attesa l'assenza di competenze e conoscenze in capo ai lavoratori superiori a quelle proprie dell'attività svolta).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 27/04/2004 num. 772 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)