Sez. 6, Sentenza n. 546 del 31/10/1986 Ud. (dep. 19/01/1987) Rv. 174845 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - IMPUTATO DETENUTO - RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE - REVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - IMPUTATO DETENUTO - RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE - REVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'imputato detenuto abbia rinunziato alla sospensione dei termini processuali nel periodo tra l'1 agosto ed il 15 settembre (legge 7 ottobre 1969 n.742 art. 2) non è ammissibile la revoca della rinuncia stessa poiché in campo processuale- penalistico la revoca è operante solo se espressamente prevista dalla legge, il che non si verifica nella ipotesi in questione. (nella specie è stato affermato che non è possibile la revoca della già proposta rinuncia nemmeno con ricorso ad applicazione di carattere analogico con particolare riferimento esemplificativo alla revoca della dichiarazione, nei termini consentiti, di rinunzia alla impugnazione già proposta).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 180, Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)