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Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015 (Rv. 637449 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Prestazioni mediche di emergenza - Rispetto delle dotazioni e delle istruzioni previste dalla normativa vigente - Idoneità ad escludere la responsabilità della struttura sanitaria - Esclusione - Obbligo di rispettare regole comuni di diligenza e prudenza - Necessità.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637449-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'osservanza da parte di un nosocomio - pubblico o privato - delle dotazioni ed istruzioni previste dalla normativa vigente per le prestazioni di emergenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità per i danni subiti da un paziente in conseguenza della loro esecuzione, essendo comunque necessaria - in forza del concluso contratto di "spedalità" - l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, che impongono a quelle strutture di tenere, in concreto e per il tramite dei propri operatori, condotte comunque adeguate alle condizioni del paziente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l'esito infausto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)