Sez. 3, Sentenza n. 29287 del 11/06/2015 Cc. (dep. 09/07/2015) Rv. 264304 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - IN GENERE | Indirizzo e recapito telefonico del difensore di ufficio - Omessa indicazione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - IN GENERE
Non costituisce causa di nullità del decreto penale di condanna la mancata indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico del difensore nominato di ufficio, trattandosi di indicazioni richieste esclusivamente dal secondo comma dell'art. 369-bis cod.proc.pen. in tema di informazione sul diritto di difesa, ma non previste dall'art. 460 cod. proc. pen. tra i requisiti del decreto penale di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)