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Sez. 5, Sentenza n. 1307 del 15/11/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171856 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESCLUSIONE - OPINIONE DELL'EMITTENTE SULL'EFFETTIVA RISCOSSIONE DI ASSEGNI VERSATI - CONSENSO DEL VENDITORE A RICEVERE IN GARANZIE GLI ASSEGNI - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171856-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PUNIBILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESCLUSIONE - OPINIONE DELL'EMITTENTE SULL'EFFETTIVA RISCOSSIONE DI ASSEGNI VERSATI - CONSENSO DEL VENDITORE A RICEVERE IN GARANZIE GLI ASSEGNI - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DEL REATO.*

Il reato di emissione di assegni a vuoto è punibile anche a titolo di colpa, per cui l'emittente è chiamato a risponderne quando ometta negligentemente di accertarsi dell'esistenza della necessaria provvista presso la banca trattaria. Ne consegue che il reato non è escluso né dal fatto di avere l'emittente pensato che alcuni assegni ricevuti e poi versati sul proprio conto fossero stati effettivamente riscossi dalla banca né dal fatto che il prenditore acconsenta a ricevere l'assegno non in pagamento ma in garanzia.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)