Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 14/02/1992 (Rv. 475723 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria) | Concessione - Obbligo del giudice - Esclusione - Facoltà discrezionale - Configurabilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria)
La concessione di un termine per il pagamento dei canoni di locazione scaduti, ai sensi dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, integra non un obbligo ma una facoltà discrezionale di cui il giudice può avvalersi quando ricorrano comprovate condizioni di difficoltà del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)