Sez. 1, Sentenza n. 3509 del 10/06/1982 (Rv. 421487 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - DOMANDA DI ESECUZIONE PROPOSTA DAL COMPRATORE - ISTANZA DI SCIOGLIMENTO DELLA VENDITA OPPOSTA DAL CURATORE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - DOMANDA DI ESECUZIONE PROPOSTA DAL COMPRATORE - ISTANZA DI SCIOGLIMENTO DELLA VENDITA OPPOSTA DAL CURATORE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
L'istanza di scioglimento del contratto di vendita ineseguita, proposta dal curatore del fallimento del venditore, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, legge fallimentare, per opporsi alla domanda del compratore diretta ad ottenere l'esecuzione del contratto stesso, costituisce un'eccezione diretta a paralizzare, nell'ambito della difesa, la domanda avversaria al fine di impedire che il contratto abbia esecuzione ministerio iudicis. Essa, pertanto, è proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. (Conf 1010/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)