Disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilita' degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocitta' e autonomie locali;
Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente";
b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".
Art. 2
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8 -bis. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.".
Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e -bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.".
Art. 4
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "da comunicare ai terzi interessati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.";
c) al comma 4 le parole: "per ogni altro effetto di legge" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)".
Art. 5
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: " e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.".
Art. 6
1. Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "al risanamento" sono sostituite dalle seguenti: "al ripiano".
Art. 7
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "contiene la dettagliata illustrazione delle" sono sostituite dalle seguenti: "valuta le" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.";
b) al comma 2 dopo le parole: "al Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.";
c) al comma 2 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "La deliberazione".
Art. 8
1. All'articolo 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.".
Art. 9
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.";
b) al comma 3 le parole: "di adozione della deliberazione di dissesto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.";
c) al comma 5 le parole: "decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto, se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore" sono sostituite dalle seguenti: "decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".
Art. 10
1. All'articolo 85, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.".
Art. 11
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale e' tenuto";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.".
Art. 12
1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.";
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.";c) al comma 5, dopo le parole: "del piano di rilevazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.";
d) al comma 6 dopo le parole: "nel piano di rilevazione" sono inserite le seguenti: "per insussistenza, totale o parziale del debito", dopo le parole: "e' ammesso ricorso" sono: inserite le seguenti: "in carta libera" e dopo le parole: "entro 60 giorni dal ricevimento" sono inserite le seguenti: "decidendo allo stato degli atti.";
e) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7 -bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, puo' essere disposta la sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione, o di parte di esso. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.".
Art. 13
1. Al comma 8 dell'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 46, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.".
Art. 14
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dopo le parole: "con la Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8". La parola "eroga" e' sostituita dalle seguenti: "o altri istituti di credito erogano". L'ultimo periodo e' abrogato;
b) al comma 11 le parole: "crediti nei confronti dell'ente" sono sostituite dalla seguente: "debiti";
c) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: "12 -bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
Art. 15
1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.";b) al comma 3 le parole: "l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".