Sez. 3, Sentenza n. 5368 del 05/04/2003 (Rv. 561920 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE | Pignoramento - Espropriazione mobiliare - Richiesta di pignoramento - Proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore "ad negotia" o da difensore munito di mandato "ad lites" - Validità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE
Il principio in base al quale il precetto non essendo un atto Giudiziale bensì un atto preliminare - ancorché necessario - del processo esecutivo può essere sottoscritto dalla sola parte o anche da un suo rappresentante sostanziale senza che allo stesso si applichino le disposizioni sulla rappresentanza negli atti processuali - ivi comprese quelle che prescrivono che il conferimento della procura -, deve di regola precedere l'atto al quale si riferisce trova applicazione anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione immediata e di pignoramento mobiliare, il quale può essere richiesto all'ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte personalmente, o a mezzo di rappresentante "ad negotia", ovvero anche a mezzo di difensore munito di mandato "ad lites".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)