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Sez. L, Sentenza n. 7741 del 20/10/1987 (Rv. 455587 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DISCIPLINA REGOLAMENTARE RELATIVA AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO 28 DICEMBRE 1954 PER L'ATTUAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA E.S.E.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455587-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DISCIPLINA REGOLAMENTARE RELATIVA AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO 28 DICEMBRE 1954 PER L'ATTUAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA E.S.E.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni di natura negoziale - come la disciplina regolamentare di un ente pubblico economico relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti - è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, resa in Sede di rinvio, la quale aveva ritenuto, in particolare, l'insussistenza di un reale contrasto fra l'art. 3 del regolamento 28 dicembre 1954 per l'attuazione del fondo di previdenza e.S.e. - che, fino alla modifica operante il 5 ottobre 1963, prevedeva l'iscrizione dei dipendenti di ruolo e non di ruolo - e il regolamento organico del 10 settembre 1957 - che tale iscrizione limitava al personale di ruolo -, sul rilievo dell'ampiezza assegnata dalla disciplina del 1957 alla nozione di dipendenti di ruolo, dalla quale erano esclusi solo gli assunti a tempo determinato e gli avventizi). (V 4103/83, mass n 429057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 02/01/1947 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)