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Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 18/02/2008 (Rv. 602006 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - IN GENERE | Opere pubbliche - Clausola di assunzione del rischio geologico - Effetti - Ampliamento della responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Trasformazione dell'appalto in contratto aleatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602006-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di opere pubbliche, la clausola contrattuale con cui, riproducendo il contenuto dell'art. 1 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell'appalto, si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)