Sez. L, Ordinanza n. 25041 del 11/09/2025 (Rv. 676536-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Regione Abruzzo - Staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali - Retribuzione per lavoro supplementare - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nella Regione Abruzzo, allo staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali non spetta alcuna retribuzione per il lavoro supplementare, in quanto tali rapporti di lavoro sono speciali ed espressamente regolati ratione temporis dalla l.r. Abruzzo n. 35 del 2014 e dai successivi atti di organizzazione (nella specie, d.g.r. n. 351 del 7.05.2015 e, successivamente, d.g.r. n. 41 del 2.02.2017), con previsione, quanto al trattamento accessorio, della corresponsione di un unico emolumento, comprensivo di ogni compenso relativo agli istituti incentivanti ed allo straordinario.
Legge Reg. Abruzzi 26/08/2014 num. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)