Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 02/03/1979 Ud. (dep. 12/05/1979) Rv. 141947 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI - SINDACATO IN CASSAZIONE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI - SINDACATO IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito, nella sfera della propria discrezionalita puo prendere in esame anche la sola deposizione della parte offesa e fondare su di essa la decisione allo stesso modo con cui puo prendere in considerazione le affermazioni del solo imputato oppure di un solo teste, non esistendo nel sistema processuale penale alcuna norma che imponga linee obbligate entro le quali articolare il potere di indagine. Il giudice di legittimita, d'altra parte, qualora il giudice di merito abbia indicato gli elementi in base ai quali sia stata ritenuta da lui veritiera una fonte di prova, puo sindacare la valutazione della prova soltanto nel caso di manifesta illogicita o di travisamento dei fatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)