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Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 11/08/1972 (Rv. 360283 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DICHIARATO O PRESUNTO DELLA DOMANDA - INCONTESTABILITA - CONDIZIONE - UNICITA DELLA DOMANDA - PLURALITA DI DOMANDE - CUMULO OGGETTIVO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360283-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - VALORE DICHIARATO O PRESUNTO DELLA DOMANDA - INCONTESTABILITA - CONDIZIONE - UNICITA DELLA DOMANDA - PLURALITA DI DOMANDE - CUMULO OGGETTIVO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

L'incontestabilita del valore dichiarato o presunto della domanda relativa a somme di denaro, sancita dall'art 14 cod proc civ, nel caso in cui tale valore non sia stato contestato, e prevista con esclusivo riferimento alla domanda singolarmente considerata e non esclude che, in caso di cumulo con altra domanda, il giudice possa rilevare di ufficio la propria incompetenza per valore, ove dal cumulo risulti superato il limite massimo di Competenza del giudice adito. (Conf 1138'67, mass n 327557).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)